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Identità e tutela Val Resia

La tutela delle lingue minoritarie

I - Premessa

La tutela delle lingue minoritarie nella legislazione nazionale e regionale si presta ad entrare in una fase di maturità in linea con le linee dettate da atti europei, ai quali i diversi stati membri dell’Unione Europea hanno dimostrato di avviarsi all’attuazione, come è avvenuto per il nostro paese che ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (legge n. 302/1997) e sottoscritto la Carta delle lingue regionali o minoritarie (27 giugno 2000), entrambe adottate nell’ambito del Consiglio d’Europa.

Manifestazione di questo indiretto a tutela delle diverse minoranze sono l’adozione della legge n. 482/1999 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”) ed del relativo regolamento di attuazione nel 2001, nonché della legge n. 38/2001 (“Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”).

Il legislatore delle regione Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di seguire questa direzione europea con l’approvazione della legge regionale n. 15/1996 (“Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”) anticipando la legge n. 482 del 1999 e ora si prepara a darne ulteriore attuazione.

II - l nuovo corso avviato con la legge n. 482 del 1999 e la potestà legislativa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Le minoranze linguistiche prima non riconosciute fino alla adozione della legge n. 482 del 1999, hanno beneficiato di una considerazione alquanto modesta da parte del legislatore statale, potendo contare, in modo pressoché esclusivo, sulle iniziative dei legislatori locali, progressivamente sensibili alla promozione degli usi pubblici delle lingue minoritarie (cfr. oltre alla legge della nostra regione Friuli-Venezia Giulia n. 15/1996, le leggi regionali Veneto n. 73/1994, Molise n. 15/1997, Sardegna n. 26/1997, Piemonte n. 37/1997, Basilicata n. 40/1998). La legge n. 482 del 1999 ha posto fine alla ambigua distinzione tra minoranze linguistiche riconosciute e non riconosciute, individuando i principi generali necessari per la predisposizione di uno statuto giuridico modulabile a cura di poteri locali e rivolto a tutte le minoranze linguistiche espressamente enumerate e definite alla stregua di “minoranze linguistiche storiche”.

Dopo la legge n. 482 del 1999 la distinzione tra minoranze nazionali ed altre comunità minoritarie, tra obiettivi di tutela, riconoscimento e promozione, da un lato, e di semplice promozione e valorizzazione deve ritenersi superata.

Il legislatore statale con la legge n. 482 ha disposto principi generali di tutela per tutte le minoranze linguistiche storiche, comprese quelle già destinatarie, secondo gli statuti speciali, di specifiche misure di protezione che vengono espressamente mantenute, e fatta salva la possibilità di estendere alle regioni speciali le disposizioni eventualmente più favorevoli contenute nella legge stessa mediante decreti di attuazione statutaria (art. 18).

Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli alla legge statale di tutela delle minoranze linguistiche può realizzarsi attraverso norme di attuazione dei rispettivi statuti.

I principi per l'attuazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono stati posti dalla legge statale 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", e dal decreto legislativo del 12 settembre 2002, n. 223, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione".

Il disegno di legge n. 205 del 28 settembre 2006 presentato dalla giunta regionale, recante “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”, intende dare attuazione per la minoranza slovena sia alla legge n. 482 del 1999 sia alla legge n. 38 del 2001 (art. 1, comma 3).

Il decreto legislativo del 12 settembre 2002, n. 223 prevede per la nostra regione che per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, la regione autonoma provveda con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge n. 482 del 1999, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, e in relazione all'uso orale e scritto della lingua negli uffici delle amministrazioni pubbliche, essendo riservata annualmente per quest’ultima funzione alla regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.

III - L’attuazione dell’art. 3 dello statuto speciale di autonomia, delle leggi n. 482 del 1999 e delle leggi n. 38 del 2001 e la tutela della lingua slovena.

Lo statuto regionale di autonomia differenziata vigente salvaguardia le caratteristiche etniche e culturali di tutti i gruppi linguistici (art. 3).

Per quanto riguarda la minoranza slovena la legge statale 23 febbraio 2001, n. 38 recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia" riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano (art. 1 primo comma). Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla legge statale 23 febbraio 2001, n. 38 (art. 1 secondo comma). L’articolo 20 della la legge n. 38 del 2001 prevede che ai fini della tutela della cultura e del patrimonio storico e artistico della nazione previsto dall’articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all’articolo 4 (Ambito territoriale di applicazione) delle medesima legge adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

In particolare l’articolo 11 della legge n. 38 prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932 e provvede all’inserimento all’articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole «di lingua materna slovena» delle parole «o con piena conoscenza della lingua slovena».

Il decreto legislativo del 12 settembre 2002, n. 223 prevede che la regione disciplini in via legislativa le specifiche disposizioni di la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona in materia di compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome relativamente all’insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado e in relazione all'uso orale e scritto della lingua negli uffici delle amministrazioni pubbliche.

IV - La tutela della lingua e cultura resiana nella disciplina della tutela della lingua slovena nella regione Friuli Venezia Giulia

Definiti nei precedenti punti gli specifici compiti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’attuazione della normativa internazionale, costituzionale e statutaria, delle leggi e dei decreti legislativi statali la regione autonoma Friuli Venezia Giulia deve tutelare le caratteristiche etniche e culturali di tutti i gruppi linguistici compresa la particolarissima identità linguistica resiana, quale lingua slavo-arcaica unica, distinta da qualsiasi altro idioma linguistico non riscontrabile in nessuna lingua parlata da comunità o stati anche limitrofi.

Peraltro già nel decreto del Direttore regionale dell’istruzione e della cultura del 23 settembre 2003, n. 481/ISTR (cfr. BUR n. 41 dell’8 ottobre 2003) viene specificamente previsto l’insegnamento delle lingue minoritarie anche nella variante resiana.

La previsione in materia di formazione degli insegnanti della lingua materna slovena consente piena tutela alla lingua resiana, lingua materna proto-slava parlata nella Val Resia?

Se è vero che la protezione delle minoranze linguistiche non postula necessariamente l’adozione, da parte di un dato ordinamento, di uno statuto giuridico omogeneo ed uniforme per tutte le tipologie minoritarie, ben potendo il legislatore – come emerge anche dall’esperienza comparata – modulare la disciplina degli usi pubblici degli idiomi minoritari in ragione della consistenza demografica, della coesione e compattezza sul territorio delle comunità stesse, dell’esistenza o meno di trattati internazionali, nonché del senso di autoconsapevolezza identitaria, la legislazione regionale non può certo tracciare una linea di demarcazione tra gli statuti giuridici degli appartenenti alla minoranza nazionale slovena e degli appartenenti agli altri gruppi alloglotti. La possibilità di riferimento per la minoranza slovena parlante lo sloveno comune di riferirsi ad uno stato nazionale confinante con la regione è un elemento di forza di questa minoranza che non può portare all’eliminazione attraverso la legge regionale di una lingua storica parlata da oltre mille anni. Lo stesso concetto di “minoranza nazionale” non gode di una definizione universalmente condivisa ed anzi la tendenza della comunità internazionale è nel senso di rinunciarvi. Il legislatore statale del 1999 ha abbandonato il ricorso alla nozione di “minoranze nazionali” per inaugurare quella di “minoranze linguistiche storiche”, formula più ampia e comprensiva di tutte le comunità stabilmente concentrate ed insediate entro contesti territoriali determinati nei quali si riconoscono e con i quali si identificano (autoctonia).

La tutela e la valorizzazione delle lingua resiana nella valle in cui essa si è formata storicamente ed è stata parlata per secoli costituisce un valore in sé e rappresenta una utilità e un vantaggio nell’insegnamento linguistico in genere, rivolto all’apprendimento delle altre lingue che sono inserite nei curricula scolastici. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel tutelare la lingua resiana nell’insegnamento attuerebbe la più moderna metodologia del plurilinguismo con la lingua storica del territorio. Il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2005 prevede che il 20% delle quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche sia determinata nell’ambito degli indirizzi della regione sulla base della potestà legislativa prevista per tutte le regioni ordinarie.

Il combinato disposto degli articoli 3,6, e 9 della Costituzione e dell’articolo 3 dello statuto speciale di autonomia e della potestà piena primaria ed esclusiva in materia di istituzioni culturali può riconoscere adeguati livelli di tutela all’antica lingua resiana ancora oggi parlata secondo la seguente proposta di articolo.

V - Articolo per il riconoscimento dell’antica lingua resiana

  1. In attuazione all’art. 6 della Costituzione italiana, alla Carta europea delle lingue minoritaria e dell’art. dello Statuto regionale è riconosciuta la lingua resiana come lingua protoslava parlata nella Val di Resia.
  2. In tutti gli organismi di rappresentanza delle lingue minoritarie previste dalla normativa regionale è riconosciuta una rappresentanza associativa o istituzionale e la partecipazione di un membro delle associazioni rappresentative delle minoranze linguistiche storiche della Val Resia, della Val di Torre, della Val del Natisone su indicazione del Presidente della Provincia di Udine.
  3. Ai fini dell’attuazione della normativa in materia scolastica l’insegnamento relativo alla lingua minoritaria nelle scuole della Val Resia è impartito da personale di madrelingua della minoranza linguistica storica resiana abilitato ai sensi di legge o con piena conoscenza.

Per Identità e Tutela Val Resia
prof. Guglielmo Cevolin

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