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Identità e tutela Val Resia

Resia che se ne va! Soffocata dalla politica di una regione matrigna.

Nonostante la determinata, vibrata e rumorosa protesta dei cittadini di Resia e la sensata, documentata ed articolata opposizione dell’allora minoranza, in data 23 ottobre 2007, la maggioranza politica del Governatore Riccardo Illy in Consiglio regionale ha approvato, non senza evidenti tentennamenti ed incertezze, le “norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena” del Friuli-Venezia Giulia

I cittadini di Resia, fieri della loro antica autonomia, si vedono ora ingabbiati negli schemi culturali ed organizzativi di una “Nazione” nella quale non si riconoscono.

La successiva pubblicazione del testo sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 21 novembre 2007 con il n° 26, non ha suscitato particolari reazioni, ritenendola una questione ineludibile considerato il peso politico rappresentato da quella popolazione.

Sorvolando, nell’ambito di questo scritto, sul commento ai vari impegni internazionali assunti dallo Stato italiano nonché le varie misure legislative interne a partire dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 fino al decreto legislativo 12 settembre 2002 n. 223 che trasferisce alla Regione le funzioni in materia di tutela della lingua e delle cultura delle minoranze linguistiche storiche, le sacrosante rivendicazioni dei resiani non sono state tenute in considerazione e, di fatto, il Consiglio regionale ha abdicato dalla sua conclamata autonomia legislativa.

Le disposizioni della legge regionale n. 26 del 21 novembre 2007, che vanno intese come integrazione ed attuazione della normativa nazionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche ed in particolare della legge 38 del 2001, risentono di una vetusta impostazione che trae origine da una dura contrapposizione politica che favorisce le logiche difensive e protezionistiche.

Le due leggi tendono a predisporre una tutela improntata alla logica della separazione, dell’estraneità della comunità tutelata al contesto più ampio, sviluppando sensi di separatezza ed istituendo rigidi meccanismi di gestione autosufficienti ed auto-referenziali.

La legge 26/2007 che prende le mosse dall’intento di “normalizzare” la situazione della comunità nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia su tutto il territorio regionale compresi i parlanti idiomi diversi della provincia di Udine, così si compone:

l’articolo 2 definisce l’ambito territoriale di applicazione della legge che comprende i comuni individuati in base alla procedura definita dalla legge 38/2001.

Il terzo comma di questo articolo stabilisce, inoltre, che i provvedimenti previsti da questa legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre, e della Val Canale.

l’articolo 5 istituisce l’Albo regionale delle Organizzazioni della minoranza slovena, l’articolo 6 ne definisce le “organizzazioni di riferimento”

l’articolo 9 affronta la questione dei rapporti tra la Regione ed il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza di cui all’art. 3 della legge 38/2001 e l’articolo 10 stabilisce che almeno una volta ogni cinque anni il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena.

L’articolo 16 indica che la Regione promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena, sostenendo iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.

(e l’antica lingua resiana che affonda le sue radici nella notte dei tempi, definita dagli studiosi ... croce e delizia degli slavisti ... dov’è stata relegata? Quanto potrà sopravvivere all’incipiente assimilazione? Ai lettori l’ardua sentenza!)

L’articolo 22, infine, stabilisce la possibilità di concedere contributi ai Comuni per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Il diritto alla libera espressione della propria identità etnico-linguistica e/o nazionale è, non solo costituzionalmente garantito ma fa parte della categoria dei diritti fondamentali, inalienabili, dell’Uomo. In particolare, la specifica tutela delle minoranze linguistiche non dovrebbe essere oggetto di contese di parte e le soluzioni pratiche per la sua applicazione dovrebbero essere individuate e codificate nella legislazione dello Stato con il più ampio consenso dei cittadini interessati ed il consapevole sostegno della maggioranza della popolazione che condivide le sorti istituzionali della comunità minoritaria.

Un Consiglio regionale sovrano, vicino ai cittadini e libero da ipoteche elettoralistiche avrebbe dovuto prendere atto delle evidenti differenziazioni esistenti nell’ambito della comunità della quale andava a predisporre uno strumento di tutela. Vittima del suo provincialismo e della miopia politica della sua classe dirigente, il Friuli non si è reso conto di questo esproprio e ha abbandonato Resia al suo triste destino.

Il presidente
Sergio Chinese

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